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NB: Le risposte alle domande che seguono hanno carattere meramente divulgativo e non pretendono di fornire una risposta esaustiva, approfondita e completa alle varie problematiche connesse alle procedure di brevettazione, registrazione e tutela dei diritti di proprietà industriale
1· Quali sono i costi per ottenere un brevetto?
2· Esiste un brevetto mondiale? La tutela brevettuale ha limiti territoriali?
3· Se l'ambito di tutela è territorialmente limitato, quali diritti esclusivi conferisce un brevetto? Posso impedire l'importazione di prodotti contraffatti o solo la produzione in ambito locale?
4· Prima di procedere alla brevettazione può essere utile valutare come il mercato accoglie un nuovo prodotto. Ci sono delle contro-indicazioni ad operare in questo modo?
5·  Per ottenere un valido brevetto in più paesi è necessario procedere subito al deposito in ciascun paese in cui si desidera ottenere la tutela brevettuale?
6·  Se divulgare l'invenzione implica la perdita del diritto, come può l'azienda avvalersi di collaboratori esterni per risolvere specifici problemi che dovessero insorgere nella progettazione di un nuovo prodotto?
7·  Oltre alla novità, vi sono altri requisiti sostanziali per l'ottenimento del brevetto?
8·  Il brevetto viene rilasciato dopo un esame di novità?
9·  Quali sono i tempi per l'ottenimento di un brevetto?
10·  Quali sono gli strumenti legali per la tutela dell'invenzione brevettata?
11·  Per aggirare un brevetto è sufficiente apportare una piccola modifica rispetto al dispositivo descritto ed illustrato?
12·  Il software è brevettabile?
13·  E' possibile brevettare un nuovo design?
14·  Le modalità di registrazione di un design sono diverse da quelle per la tutela brevettuale di un'invenzione?
1· Quali sono i costi per ottenere un brevetto?
I costi della procedura di brevettazione dipendono in modo sostanziale dal tipo di creazione o innovazione che si desidera tutelare, oltre che dall'estensione territoriale della tutela che si vuole ottenere. In generale, tuttavia, tali costi rappresentano una quota parte minima rispetto all'ammontare totale dei costi per la ricerca e sviluppo di prodotti innovativi, ed anche rispetto ai costi per la commercializzazione dei prodotti stessi, quali in specie i costi di pubblicità. Infatti, la procedura di brevettazione è solo una fase del complesso processo di ideazione, progettazione, produzione e divulgazione di un nuovo prodotto.
I costi aumentano con l'aumentare dell'estensione territoriale della tutela ed anche, ovviamente, con il numero di brevetti necessari a tutelare in modo adeguato ad esempio vari aspetti di una macchina o di un impianto complesso. Tuttavia, le convenzioni internazionali (in specie il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti, il cosiddetto Patent Cooperation Treaty; nonché la Convenzione sul Brevetto Europeo) consentono di ridurre i costi iniziali di brevettazione e quindi i rischi connessi con un insuccesso commerciale del prodotto od anche con la eventuale impossibilità di ottenere una adeguata tutela a causa della carenza dei requisiti di novità ed attività inventiva.
Un consulente in proprietà industriale con adeguata esperienza nel deposito e prosecuzione di domande di brevetto all'estero è in grado di consigliare all'azienda la strategia che ottimizza il rapporto costi/benefici.


2· Esiste un brevetto mondiale? La tutela brevettuale ha limiti territoriali?
Non esiste un brevetto mondiale, ma solo la possibilità di ottenere una tutela nazionale, eventualmente tramite l'utilizzo di una delle convenzioni internazionali che semplificano ed in certa misura centralizzano le procedure di brevettazione. Anche la domanda di brevetto internazionale non consente di ottenere un brevetto internazionale, bensì unicamente di centralizzare ed unificare alcune fasi della procedura di brevettazione, peraltro con considerevole riduzione dei costi e semplificazione dell'iter di brevettazione.
Il brevetto europeo costituisce ad oggi la forma più spinta di "integrazione" delle procedure di brevettazione, in quanto consente di ottenere il rilascio di un singolo brevetto che può essere riconosciuto in tutti i paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo (vedasi
European patent office).


3· Se l'ambito di tutela è territorialmente limitato, quali diritti esclusivi conferisce un brevetto? Posso impedire l'importazione di prodotti contraffatti o solo la produzione in ambito locale?
In termini generali si può affermare che il brevetto conferisce il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'invenzione tutelata. Pertanto, esso consente di perseguire tanto la produzione che abbia luogo nel territorio tutelato, quanto l'importazione di prodotti contraffatti in tale territorio, ovvero la produzione destinata unicamente all'esportazione. La tutela si estende anche alle attività propedeutiche o comunque collegate alla vendita, quale la pubblicità, l'offerta in vendita, l'esposizione in fiera

4· Prima di procedere alla brevettazione può essere utile valutare come il mercato accoglie un nuovo prodotto. Ci sono delle contro-indicazioni ad operare in questo modo?
Uno dei requisiti per ottenere un valido brevetto è la novità, intesa come non appartenenza dell'invenzione allo stato della tecnica. Qualunque atto di divulgazione, anche da parte del legittimo titolare del diritto al brevetto, cioè da parte dell'inventore o del suo avente causa, comporta di conseguenza la nullità del brevetto successivamente conseguito.
È quindi indispensabile che prima di qualunque divulgazione venga depositata almeno la domanda di brevetto nazionale.


5·  Per ottenere un valido brevetto in più paesi è necessario procedere subito al deposito in ciascun paese in cui si desidera ottenere la tutela brevettuale?
No, non è necessario. In base alla Convenzione dell'Unione di Parigi, è possibile depositare una prima domanda di brevetto (cosiddetta domanda di primo deposito), che fa nascere un diritto di priorità. Tale diritto di priorità deve essere esercitato entro 12 mesi dal primo deposito e consente di depositare valide domane di brevetto in Stati diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di primo deposito.
Il diritto di priorità ha sostanzialmente un duplice effetto: eventuali divulgazioni che abbiano avuto luogo tra la presentazione della domanda di primo deposito e la presentazione delle corrispondenti domande all'estero non è nociva e non invalida i brevetti esteri eventualmente conseguiti. Ogni domanda di brevetto di pari oggetto presentata da soggetti terzi in un qualunque paese in cui è stata estesa la domanda di primo deposito è nulla, in quanto anticipata dalla domanda di brevetto che rivendica una data di priorità della domanda di primo deposito antecedente.


6·  Se divulgare l'invenzione implica la perdita del diritto, come può l'azienda avvalersi di collaboratori esterni per risolvere specifici problemi che dovessero insorgere nella progettazione di un nuovo prodotto?
Attraverso un accordo di riservatezza, che vincoli il terzo all'obbligo del segreto. La comunicazione di informazioni sotto il vincolo della riservatezza non implica divulgazione.


7·  Oltre alla novità, vi sono altri requisiti sostanziali per l'ottenimento del brevetto?
Oltre alla novità, i requisiti sostanziali di maggiore rilevanza per il conseguimento di un valido titolo di privativa sono:
:: l'attività inventiva: l'invenzione per essere brevettata deve essere non solo nuova, ma non desumibile in modo evidente per l'esperto del ramo dallo stato della tecnica preesistente. Non sono, quindi, brevettabili modifiche banali, ovvie o prevedibili, di ciò che è già noto.
:: Sufficienza di descrizione: l'invenzione deve essere descritta nella domanda di brevetto in modo sufficientemente chiaro e completo affinché l'esperto del ramo possa riprodurre l'invenzione alla scorta delle sue conoscenze tecniche e del contenuto della domanda di brevetto. Pertanto, una domanda di brevetto che volutamente ometta elementi essenziali per la riproduzione dell'invenzione darà luogo ad un brevetto nullo.


8·  Il brevetto viene rilasciato dopo un esame di novità?
Dipende dagli ordinamenti. In Italia attualmente non vige un sistema ad esame preventivo e il brevetto viene concesso attraverso una procedura di semplice registrazione, senza esame dei requisiti di novità ed attività inventiva. Non viene espletata alcuna ricerca di novità.
In altri ordinamenti la domanda di brevetto viene esaminata. È il caso della domanda di brevetto europeo che darà luogo alla concessione del brevetto solo al termine di una complessa istruttoria tecnica, nell'ambito della quale vengono vagliati i requisiti sostanziali dell'invenzione (novità, attività inventiva, sufficienza di descrizione) ed anche i requisiti formali della domanda.
Analogamente accade nella maggior parte dei paesi industrializzati.
Esistono, tuttavia, in alcuni Stati, procedure semplificate di registrazione senza esame, per ottenere in tempi rapidi ed a basso costo il rilascio della privativa industriale, peraltro affetta da un maggiore grado di incertezza circa la sua validità e quindi anche meno efficace in sede di difesa giudiziaria dalla contraffazione.


9·  Quali sono i tempi per l'ottenimento di un brevetto?
I tempi variano molto a seconda del tipo di brevetto che si richiede, del paese in cui si deposita la domanda e anche dal tipo di strategia seguita nella prosecuzione della domanda. In caso di necessità (rischio imminente di contraffazione) possono essere adottate misure per abbreviare i tempi della procedura di esame. In alcuni paesi è possibile ottenere una tutela tramite una semplice registrazione, senza esame preventivo, con sostanziale drastica riduzione dei tempi per l'ottenimento di una registrazione.
In alcuni paesi, ed in particolare l'Italia, alla domanda pendente è conferita una tutela provvisoria. In Italia la pendenza di una domanda di brevetto è sufficiente ad instaurare un giudizio di contraffazione.


10·  Quali sono gli strumenti legali per la tutela dell'invenzione brevettata?
Le norme a tutela della proprietà industriale consentono il ricorso anche alla denuncia penale per contraffazione. Tuttavia, lo strumento di gran lunga più utilizzato è la tutela in sede civile, tramite azione di contraffazione. Questa può essere preceduta da un ricorso d'urgenza volto all'acquisizione della prova della contraffazione (tramite la cosiddetta "descrizione giudiziale") oppure avente lo scopo di anticipare l'effetto della sentenza di condanna (sequestro e inibitoria). L'ottenimento dei provvedimenti cautelari non è sempre possibile, poiché devono ricorrere i requisiti del cosiddetto "pericolo nel ritardo" ("periculum in mora") e della "parvenza del diritto ("fumus boni iuris"). La concessione del provvedimento cautelare è a discrezione del giudice, che valuta caso per caso la sussistenza dei suddetti requisiti.


11·  Per aggirare un brevetto è sufficiente apportare una piccola modifica rispetto al dispositivo descritto ed illustrato?
L'ambito di tutela di un brevetto dipende sostanzialmente da due fattori:
:: dal gradiente di originalità: se l'invenzione riguarda un dettaglio, sarà tutelabile solo quel dettaglio e quindi, una modifica di un dispositivo complesso, tramite la quale si elimina o si modifica il dettaglio brevettato è sufficiente ad uscire dall'ambito di tutela del brevetto;
:: da come è stata redatta la domanda di brevetto: solo se chi redige la domanda di brevetto conosce i formalismi tecnico-giuridici che sottendono alla stesura della domanda di brevetto, i criteri di interpretazione e le norme in materia si può ottenere una tutela di portata ottimale rispetto all'effettivo apporto innovativo del trovato.


12·  Il software è brevettabile?
Le norme vigenti vietano la tutela brevettuale del software "in quanto tale", cioè del codice o programma in sé considerato. Sono anche esclusi dalla brevettazione alcuni metodi o procedimenti di natura intellettuale od astratta, in particolare: le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale. Tuttavia, tali esclusioni lasciano ampio spazio per la tutela di innovazioni che vengono attuate tramite o trovano realizzazione pratica in un software. È compito del consulente in proprietà industriale valutare caso per caso se sussistano le condizioni per la tutela di un ritrovato di questa natura.


13·  È possibile brevettare un nuovo design?
Il design viene tutelato con uno strumento specifico, diverso dal brevetto per invenzione, cioè tramite la registrazione di un disegno o modello. La tutela può essere ottenuta a livello nazionale o tramite una registrazione comunitaria. Esiste anche una convenzione di modello internazionale, che copre alcuni paesi europei ed extra-europei.


14·  Le modalità di registrazione di un design sono diverse da quelle per la tutela brevettuale di un'invenzione?
Le modalità sono sostanzialmente diverse, e diverso è anche il criterio con cui si definisce l'ambito di tutela di un'invenzione e di un design. Quest'ultimo viene tutelato registrando le riproduzioni del design. È raccomandabile, per ottenere un ambito di tutela maggiore, procedere a registrazioni multiple, proteggendo anche varianti di un disegno di base.

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