FAQ – MARCHI

Cos’è un Marchio dell’Unione Europea?

Il Marchio dell’Unione Europea (un tempo denominato Marchio Comunitario) è un titolo di proprietà industriale unitario valido su tutto il territorio dell’Unione Europea.

Esso si ottiene depositando una domanda di Marchio dell’Unione Europea presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà Intellettuale, con sede in Alicante.

La registrazione di un singolo marchio a livello comunitario è molto vantaggiosa in quanto permette di ottenere una tutela del segno distintivo per un mercato estremamente ampio con costi molto limitati rispetto al deposito di singole domande di marchio nazionale.

La domanda di Marchio dell’Unione Europea può essere depositata anche in assenza di una domanda di marchio italiano di base. L’unitarietà del Marchio dell’Unione Europea comporta che esso può essere contestato sulla base di un Marchio dell’Unione Europea anteriore o anche sulla base di un marchio o altro segno distintivo nazionale anteriore, avente efficacia in uno Stato membro dell’Unione Europea.

Quali strategie possono essere utilizzate per tutelare un marchio a livello sovrannazionale?

La registrazione del marchio nazionale conferisce al titolare un diritto esclusivo unicamente nel territorio dello Stato in cui esso è stato registrato.

Pertanto, l’azienda che ha interesse a tutelare il proprio marchio in territori esteri dovrà adottare una strategia di estensione territoriale del proprio marchio.

Attualmente è possibile accedere, oltre alla registrazione nazionale, Paese per Paese, alla registrazione tramite il Marchio dell’Unione Europea, avente efficacia in tutta l’Unione Europea, ed alla registrazione di Marchi Internazionali, i quali – tramite una procedura unificata – consentono di estendere la tutela in più Paesi. 

Quali diritti vengono riconosciuti dalla registrazione del marchio?

La registrazione del marchio consente al legittimo titolare di impedire ai terzi il successivo deposito e/o l’uso di un marchio (o altro segno distintivo, quale una denominazione sociale o un nome a dominio, etc.) uguale o simile per gli stessi prodotti/servizi o per prodotti/servizi affini. La tutela è limitata al territorio per il quale il marchio è stato registrato.

Cosa si intende per “classe” di registrazione di un marchio?

I marchi vengono registrati con riferimento ad uno o più prodotti e/o servizi.

Questi sono suddivisi in classi secondo una Classificazione Internazionale.

Un marchio può essere quindi registrato per servizi/prodotti che rientrano in una o più classi.

I prodotti e/o servizi e le relative classi devono essere specificati nella domanda di marchio.

In fase di preparazione della domanda è necessario porre particolare attenzione nella designazione delle classi e nella indicazione dei prodotti/servizi di effettivo interesse attuale e di potenziale interesse futuro.

Occorre, peraltro, tener conto che una più ampia gamma merceologica nella domanda di registrazione comporta un maggiore rischio di conflitto con marchi anteriori (marchi uguali o simili possono coesistere nella misura in cui siano registrati per prodotti/servizi diversi).

Infine, occorre tenere presente che a pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare (o con il suo consenso, ad esempio tramite una licenza) entro cinque anni dalla registrazione. Pertanto, il mancato uso (per cinque anni dalla registrazione) del marchio in determinate classi di prodotti/servizi originariamente designate può comportarne la decadenza parziale.

Se registro un marchio, ho un diritto esclusivo sul suo utilizzo per qualunque prodotto o servizio?

No, i marchi vengono registrati per prodotti e/o servizi specifici.

La tutela, quindi, è limitata all’utilizzo del marchio registrato con riferimento ai prodotti/servizi designati nel marchio. In altri termini, se un marchio anteriore è registrato per un certo prodotto/servizio, può essere (salvo condizioni particolari, ad esempio legati alla notorietà del marchio) registrato e/o usato da terzi per prodotti/servizi che non siano né uguali né simili ai prodotti/servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore.

Quali requisiti deve possedere un marchio per essere validamente registrato?

Un marchio deve possedere “capacità distintiva” e cioè deve poter essere percepito come idoneo a distinguere un prodotto o un servizio proveniente di un’azienda da quelli di altre aziende.

Ciò implica che non possono essere registrati validamente come marchi ad esempio i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio.

Neppure possono essere validamente registrati i segni costituiti unicamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. Il marchio deve, inoltre, essere nuovo, cioè non essere usato (o già depositato) in precedenza da altri per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali si intende chiedere la registrazione.

La novità si valuta in termini relativi (limitatamente, cioè al territorio per il quale si richiede la registrazione) e non assoluti.

Più precisamente, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini.

Analoga preclusione vige nel caso in cui il marchio che si intende registrare sia identico o simile ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna o nome a dominio usato nell’attività economica.   

Cosa è registrabile come marchio?

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.